VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO, SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ED ABUSO D’UFFICIO

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(Cassazione penale, Sez. VI, 01/07/2015, 27823)

1. In tema di abuso d’ufficio, la violazione di norme di leggi o di regolamento contemplata dalla fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen. non può essere integrata dall’inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art. 323 (“id est” legge o regolamento) (Sez. 6, n. 13795 del 19/10/1999, Petrignano F., Rv. 216376; Sez. 6, n. 24480 del 26/05/2009, Carpinelli e altri, Rv. 244288).

2. L’art.. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1, esclude che il reato possa configurarsi con l’emanazione di un atto amministrativo inficiato da vizi di legittimità diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma, quale l’eccesso di potere (Sez. 6, n. 12793 del 03/11/1998, Caldarola e altri, Rv. 212016; Sez. 6, n. 1761 del 16/12/2002, Sciannameo F ed altro, Rv. 223590).

3. Lo scorrimento di una graduatoria di concorso, che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l’apertura di nuovi concorsi, rappresenta la regola generale, secondo l’orientamento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, con sentenza del 28/07/2011 n. 14.

4. Il principio dello scorrimento della graduatoria quale modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive e la previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie, non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, nè introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale.

(Fattispecie in tema di deroga – da parte del responsabile del personale di una P.A. – alle prescrizioni del bando di concorso per due posti di istruttore direttivo di vigilanza cat. D, il quale bando limitava l’utilizzazione della graduatoria per la sola assunzione del vincitore, mentre, espletato il concorso ed assegnati i due vincitori ai relativi posti, era stata utilizzata per assumere l’idoneo classificato terzo, a copertura di un posto lasciato libero a seguito di mobilità interna: mobilità e scorrimento interpretati dall’accusa come frutto di un’operazione congegnata al solo fine di assumere il terzo idoneo non vincitore, senza bandire un nuovo concorso.).